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Interessi di mora: come calcolarli, tasso 2026 ed esempi

Interessi di mora sulle fatture fra imprese: tasso BCE più 8 punti (10,40% fino a fine 2026), da quando decorrono, i 40 euro forfettari e due calcoli.

28 ottobre 2026

Gli interessi di mora sono quelli che un'impresa o una Pubblica Amministrazione ti deve quando paga una fattura in ritardo. Li regola il D.Lgs. 231/2002: si calcolano al tasso di riferimento della Banca centrale europea più 8 punti, che dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 fa 10,40% l'anno. Maturano dal giorno dopo la scadenza, senza bisogno di sollecito, e a questi si aggiungono 40 euro forfettari per i costi di recupero.

A quali fatture si applicano

Il decreto riguarda le transazioni commerciali, cioè i contratti fra imprese, o fra imprese e Pubblica Amministrazione, che prevedono la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Per il decreto è imprenditore anche chi esercita una libera professione, quindi rientrano anche le fatture emesse dai professionisti e quelle intestate a loro.

Restano fuori le vendite ai privati. Se il cliente è un consumatore, per il ritardo valgono le regole generali del codice civile e quello che avete scritto nel contratto: in quel caso chiedi al commercialista o a un legale cosa puoi pretendere.

Il tasso: BCE più 8 punti, ogni sei mesi

Il tasso di riferimento è quello che la BCE applica alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Per il primo semestre dell'anno vale il tasso in vigore il 1° gennaio, per il secondo quello in vigore il 1° luglio (art. 5 del decreto). Agli interessi di mora si arriva aggiungendo 8 punti percentuali. Il Ministero dell'Economia pubblica il tasso di riferimento di ogni semestre con un comunicato in Gazzetta Ufficiale.

I valori del 2026:

PeriodoTasso di riferimentoInteressi di mora
Dal 1° gennaio al 30 giugno 20262,15%10,15%
Dal 1° luglio al 31 dicembre 20262,40%10,40%

Il primo valore viene dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, il secondo da quello nella n. 163 del 16 luglio 2026. Per i ritardi del 2027 cerca il nuovo comunicato su gazzettaufficiale.it con le parole "transazioni commerciali": esce nelle prime settimane di gennaio e di luglio.

Fra imprese potete concordare per contratto un tasso diverso. Il decreto però considera gravemente iniqua, e quindi nulla, la clausola che esclude gli interessi di mora, senza possibilità di dimostrare il contrario (art. 7).

Da quando decorrono

Gli interessi partono dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, senza che tu debba mettere in mora il cliente (art. 4, comma 1). La scadenza è quella concordata nel contratto. Se non ne avete concordata una, il termine è di 30 giorni, che di regola decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la fattura.

I termini più lunghi hanno dei limiti:

  • fra imprese potete pattuire più di 30 giorni; oltre i 60 il termine va concordato espressamente, deve essere provato per iscritto e non deve essere gravemente iniquo per chi incassa;
  • con la Pubblica Amministrazione il termine è di 30 giorni e si può arrivare a 60 solo se è pattuito espressamente e giustificato dalla natura del contratto, mai oltre. I termini raddoppiano per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e per alcune imprese pubbliche.

Gli interessi sono semplici e si contano giorno per giorno: quelli maturati non si sommano al capitale per produrre altri interessi.

I 40 euro per i costi di recupero

Oltre agli interessi ti spetta un importo forfettario di 40 euro come risarcimento dei costi di recupero, anche qui senza bisogno di messa in mora (art. 6). Se recuperare il credito ti è costato di più, per esempio per l'avvocato, puoi chiedere il maggior danno, ma devi dimostrarlo. Una clausola del contratto che esclude questo risarcimento si presume gravemente iniqua (art. 7).

Come si calcolano: formula ed esempi

La formula è questa:

interessi = importo dovuto × tasso annuo × giorni di ritardo / 365

I giorni di ritardo si contano dal giorno dopo la scadenza fino al giorno del pagamento. Se il ritardo è a cavallo di due semestri, dividi i giorni e applica a ciascuna parte il tasso del suo semestre.

Primo esempio. Una fattura da 5.000 euro scade il 30 settembre 2026 e il cliente la paga il 29 novembre 2026. I giorni di ritardo sono 60, tutti nel secondo semestre:

5.000 × 10,40% × 60 / 365 = 85,48 euro

Con i 40 euro forfettari, oltre alla fattura puoi chiedere 125,48 euro.

Secondo esempio. Una fattura da 8.000 euro scade il 15 giugno 2026 e viene pagata il 14 agosto 2026. Il ritardo è sempre di 60 giorni, ma cade in due semestri:

  • dal 16 al 30 giugno, 15 giorni al 10,15%: 8.000 × 10,15% × 15 / 365 = 33,37 euro;
  • dal 1° luglio al 14 agosto, 45 giorni al 10,40%: 8.000 × 10,40% × 45 / 365 = 102,58 euro.

Gli interessi sono in tutto 135,95 euro, a cui si aggiungono i 40 euro.

L'importo dovuto è la somma che il cliente doveva versarti alla scadenza. Se hai dubbi su cosa includere, per esempio con ritenute o acconti già incassati, fallo controllare al commercialista prima di mandare la richiesta.

Chiederli o no

Gli interessi di mora ti spettano per legge, ma nessuno te li paga se non li chiedi. Molte imprese ci rinunciano per non guastare il rapporto con un buon cliente, e a volte è la scelta giusta. Vale comunque la pena di scriverli nell'ultimo sollecito, quello che vale come messa in mora: spesso bastano a far passare la tua fattura davanti alle altre. Un modello pronto è nell'articolo con i fac simile di sollecito di pagamento.

Se i ritardi sono frequenti, conviene intervenire prima del sollecito, sui termini di pagamento e sul controllo dei crediti. Ne parliamo in clienti che pagano in ritardo.

Le tasse sugli interessi di mora

Per le imposte sui redditi gli interessi di mora diventano ricavo nell'anno in cui li incassi, non in quello in cui maturano: finché il cliente non li paga, non ci paghi le tasse. A ottobre 2026 la regola è scritta nell'art. 109, comma 7 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi. Dal 1° gennaio 2027 il TUIR viene abrogato dal D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117: per gli anni successivi fatti confermare la regola dal commercialista.

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